Il Consiglio Comunale di Vico nel Lazio, nella seduta del 25 luglio 2026, ha approvato l'adesione alla Definizione Agevolata "Rottamazione Quinquies", prevista dall'art. 1, commi 82-101, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, ed estesa agli Enti Locali dall'art. 10-quinquies del Decreto-Legge n. 38/2026, convertito con Legge n. 88 del 22 maggio 2026.
L'adesione del Comune consentirà ai contribuenti di regolarizzare i debiti affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione beneficiando delle agevolazioni previste dalla normativa.
Chi può aderire
Possono accedere alla definizione agevolata i contribuenti con debiti relativi a tributi comunali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, tra cui:
- IMU;
- ICI;
- TASI;
- TARES;
- TARI;
- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).
Quali sono i vantaggi
Con l'adesione alla Rottamazione Quinquies sarà necessario versare esclusivamente:
- il capitale dovuto;
- le eventuali spese per procedure esecutive;
- le spese di notifica.
Saranno invece integralmente stralciati:
- sanzioni tributarie;
- interessi;
- interessi di mora;
- aggio della riscossione.
Per le sanzioni amministrative, invece, resterà dovuta la sanzione principale, mentre saranno eliminati gli interessi e l'aggio.
Presentazione della domanda
L'adesione dovrà essere effettuata esclusivamente online sul portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Le principali scadenze sono:
- 15 ottobre 2026: AdER renderà disponibili nell'area riservata del proprio portale i carichi definibili;
- dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026: presentazione della domanda di adesione;
- entro il 28 febbraio 2027: comunicazione da parte di AdER dell'importo dovuto e del piano di pagamento.
Modalità di pagamento
Il contribuente potrà scegliere tra:
- pagamento in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2027;
oppure
- pagamento rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali.
Le prime cinque rate scadranno nei mesi di marzo, maggio, luglio, settembre e novembre 2027; successivamente il pagamento proseguirà con rate bimestrali fino all'estinzione del debito.
Decadenza dal beneficio
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell'ultima rata, o il pagamento effettuato con un ritardo superiore a cinque giorni, comporterà la decadenza dalla definizione agevolata.
In tal caso:
- riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione;
- l'Agenzia delle Entrate-Riscossione procederà con la riscossione ordinaria;
- gli importi già versati saranno considerati esclusivamente come acconto sul debito residuo.
Informazioni
Per ulteriori chiarimenti i cittadini possono rivolgersi agli uffici comunali competenti oppure consultare il portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dove saranno pubblicate tutte le istruzioni operative relative alla procedura di adesione.