Il piano di Protezione Civile è uno strumento organizzativo che consente di impostare politiche locali unitarie di previsione e prevenzione, e di predisporre e coordinare iniziative ed attività necessarie a fronteggiare gli eventi straordinari che possono verificarsi sul territorio comunale, quali: pericolo idrogeologico, pericolo chimico industriale, pericolo incendi boschivi.
La legge 225/92 assegna al Comune specifiche competenze in tutte le attività di Protezione Civile, con particolare riguardo alla fase di gestione dell’emergenza.
Le emergenze vengono gestite da una struttura di comando e controllo, formata dal sindaco o assessore delegato, dal referente operativo comunale e dall’unità di crisi locale, a sua volta composta da tecnici comunali, dal Comandante della Polizia locale, dal responsabile del gruppo volontari di Protezione Civile comunale, da un responsabile dei Vigili del Fuoco e del Servizio 118.
Il piano individua le aree di emergenza, ovvero luoghi in cui vengono gestite tutte le attività di soccorso, distinte in: aree di ammassamento, dove vengono concentrati mezzi, materiali e personale necessario per le attività di soccorso; aree di attesa, dove la popolazione a rischio viene raccolta in occasione di evacuazioni preventive; aree di accoglienza e ricovero, dove viene raccolta la popolazione per periodi più o meno lunghi.
Le procedure di intervento, distinte per rischi prevedibili (alluvioni, frane) e non prevedibili (terremoti, incendi), vengono attuate secondo una sequenza di codici di allertamento, che prevedono: codice 1: preallarme; codice 2: allarme; codice 3: emergenza. Per ogni fase sono definite azioni specifiche, ruoli di responsabilità e relativi tempi di attuazione.
Pagina aggiornata il 08/01/2025